Il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di un operatore ecologico assistito dall’Inca Cgil di Chieti, riconoscendo l’origine professionale delle patologie che lo affliggono a seguito del suo lavoro nella raccolta dei rifiuti solidi urbani e condannando l’Inail al pagamento dell’indennizzo in capitale previsto dalla legge. La sentenza, depositata il 21 settembre 2026, riguarda un lavoratore dipendente dal 2000 della società San Giovanni Servizi, adibito alla guida degli automezzi e al sollevamento di sacchi, contenitori e bidoni.
L’Istituto aveva respinto le domande presentate nel luglio 2023 per ernie discali lombari e per tendinopatia del muscolo sovraspinoso sinistro, ritenendo insussistente il nesso causale con l’attività svolta.
Una valutazione che il giudice non ha condiviso.
Dopo la consulenza tecnica d’ufficio e l’audizione dei testimoni (colleghi del ricorrente da molti anni) è risultato provato che le mansioni comportano una continua movimentazione manuale di carichi, con sollecitazione della colonna lombare e della spalla. Il consulente medico ha accertato la natura professionale di entrambe le patologie, indicando nello svolgimento dell’attività lavorativa il fattore preponderante, a fronte di eventuali concause legate alla fisiologica senescenza che non hanno avuto un ruolo determinante.
Il danno biologico complessivo è stato quantificato nel 14%, tenendo conto anche della quota del 4% già riconosciuta in precedenza. Il giudice ha quindi dichiarato il diritto del lavoratore all’indennizzo in capitale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 38/2000, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo.
«Questa sentenza conferma un principio che come patronato ribadiamo ogni giorno nel nostro lavoro, chi svolge per decenni mansioni gravose, come la raccolta dei rifiuti, non può vedersi negare il riconoscimento di malattie che sono il frutto diretto di quell’attività», dichiara Giuseppe Visco (nella foto), direttore dell’Inca Cgil di Chieti. “Abbiamo seguito questo lavoratore e, davanti al diniego dell’Istituto, lo abbiamo accompagnato fino al giudizio, perché troppo spesso il nesso causale viene escluso in sede amministrativa e il lavoratore è costretto ad affrontare un tribunale per far valere un diritto che gli spetta. Il giudice ha dato il giusto peso alle testimonianze e agli accertamenti medico-legali, riconoscendo la reale fatica di un lavoro essenziale per le nostre comunità. L’Inca Cgil continuerà a tutelare i lavoratori e le lavoratrici nel percorso di riconoscimento delle malattie professionali, in sede amministrativa e, quando necessario, in sede giudiziaria”.
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